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Imposta alla fonte: conta il tuo Comune?

Con un permesso B o L il datore di lavoro trattiene l’imposta direttamente dal salario. Questa trattenuta è la stessa in tutti i Comuni di un Cantone. Dove abiti all’interno del Cantone conta per le tue imposte solo con una tassazione ordinaria ulteriore.

L’essenziale

  • La tariffa dell’imposta alla fonte vale per tutto il Cantone. Se traslochi all’interno del Cantone, la trattenuta non cambia.
  • Se guadagni almeno CHF 120’000 lordi all’anno, sei sottoposto d’ufficio a una tassazione ordinaria ulteriore, con il moltiplicatore d’imposta del tuo Comune di domicilio.
  • Se guadagni meno, puoi chiedere questa tassazione per scritto entro il 31 marzo dell’anno successivo. La richiesta vale poi anche per tutti gli anni seguenti.

Per l’anno fiscale 2026 il termine scade il 31 marzo 2027.

Chi paga l’imposta alla fonte

  • Le lavoratrici e i lavoratori stranieri senza permesso di domicilio (C) che abitano in Svizzera, per esempio con un permesso B o L.
  • Non è tassato alla fonte chi è sposato con una persona di cittadinanza svizzera o con permesso C e vive con lei.
  • La trattenuta riguarda il salario e i proventi sostitutivi come le indennità giornaliere. Se ottieni il permesso C, sei tassato secondo la procedura ordinaria per tutto l’anno e la trattenuta cessa dal mese successivo.

Questa pagina vale per le persone domiciliate in Svizzera. Per i frontalieri valgono regole proprie.

Come si calcola la trattenuta

Il datore di lavoro applica la tariffa del Cantone in cui abiti. Comprende l’imposta federale, cantonale e comunale e tiene conto in modo forfettario delle spese professionali, dei premi assicurativi e dei figli.

Per l’imposta comunale il Cantone integra un’aliquota unica per tutti i Comuni. Nel Cantone di Zurigo la legge lo dice espressamente: le stesse tariffe in tutto il Cantone, la quota comunale secondo la media ponderata delle imposte comunali.

Se abiti in un Comune con un moltiplicatore basso, alla fonte paghi quindi tendenzialmente di più che con una tassazione ordinaria, in un Comune con un moltiplicatore alto tendenzialmente di meno.

Codici tariffali sul conteggio salariale

  • A: persona sola (nubile o celibe, divorziata, separata o vedova) senza figli nell’economia domestica
  • B: persone coniugate, una sola esercita un’attività lucrativa
  • C: persone coniugate, entrambe esercitano un’attività lucrativa
  • H: persona sola che vive con figli o persone bisognose di sostegno e ne assume essenzialmente il mantenimento

Seguono il numero dei figli e Y o N per con o senza imposta ecclesiastica, per esempio A0N o C2Y. Altri codici valgono per i frontalieri e per redditi particolari.

Tassazione ordinaria ulteriore

Con questa tassazione compili una dichiarazione d’imposta come tutti. Il datore di lavoro continua a trattenere l’imposta alla fonte; l’amministrazione fiscale la computa senza interessi sull’imposta ordinaria.

D’ufficio
Se il tuo salario lordo raggiunge almeno CHF 120’000 in un anno. Per i coniugi basta che uno dei due raggiunga questo importo. Lo stesso vale se hai redditi non soggetti all’imposta alla fonte o una sostanza imponibile: in tal caso devi chiedere la dichiarazione d’imposta entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Su richiesta
Se guadagni meno, puoi chiedere la tassazione per scritto all’amministrazione fiscale del tuo Cantone, entro il 31 marzo dell’anno successivo. Se lasci la Svizzera, devi presentare la richiesta al più tardi quando notifichi la partenza.

In entrambi i casi la tassazione vale fino alla fine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte, anche se in seguito il salario diminuisce. Una richiesta non può essere ritirata.

Senza richiesta la trattenuta sul salario è definitiva. Sostituisce l’imposta ordinaria sul salario e in seguito non sono concesse deduzioni supplementari, per esempio per il pilastro 3a.

Che cosa significa per la scelta del domicilio

  • Senza tassazione ordinaria ulteriore, per le tue imposte conta il Cantone, non il Comune. Il confronto fiscale di Ubivo tra Comuni dello stesso Cantone allora non vale per te; le differenze tra Cantoni restano.
  • Con una tassazione ordinaria ulteriore vale il moltiplicatore d’imposta del tuo Comune, come per tutti. Allora il confronto di Ubivo vale anche per te.
  • Se guadagni meno di CHF 120’000, un Comune con un moltiplicatore basso può essere un motivo per fare richiesta. Poiché vale anche per tutti gli anni seguenti, fai prima i conti o chiedi all’amministrazione fiscale.

Ubivo calcola le imposte secondo la tassazione ordinaria (base AFC). Ubivo non mostra la trattenuta alla fonte; le tariffe le pubblicano i Cantoni. Uffici cantonali dell’imposta alla fonte (AFC, in tedesco)

Tariffa per Cantone: la stessa in tutti i Comuni?

Verificato sui file tariffali 2026 che i Cantoni pubblicano tramite l’AFC per i programmi di contabilità salariale. Ogni file contiene una tariffa per tutto il Cantone, distinta per codice tariffale, figli e imposta ecclesiastica. Nessun Cantone distingue per Comune.

CantoneLa stessa in tutti i ComuniImposta ecclesiastica nella trattenutaFonte
Appenzello Esternosìsecondo la confessioneFile tar26ar, creato il 2 dicembre 2025
Appenzello Internosìsecondo la confessioneFile tar26ai, creato il 9 dicembre 2025
Argoviasìsecondo la confessioneFile tar26ag, creato il 4 marzo 2026
Basilea Campagnasìsecondo la confessioneFile tar26bl, creato il 20 novembre 2025
Basilea Cittàsìsecondo la confessioneFile tar26bs, creato il 4 dicembre 2025
Bernasìsecondo la confessioneFile tar26be, creato il 27 novembre 2025
Friburgosìsecondo la confessioneFile tar26fr, creato il 18 novembre 2025
Ginevrasìnon compresaFile tar26ge, creato il 25 ottobre 2025
Giurasìsecondo la confessioneFile tar26ju, creato il 17 novembre 2025
Glaronasìsecondo la confessioneFile tar26gl, creato il 4 dicembre 2025
Grigionisìsecondo la confessioneFile tar26gr, creato il 10 dicembre 2025
Lucernasìsecondo la confessioneFile tar26lu, creato il 26 novembre 2025
Neuchâtelsìnon compresaFile tar26ne, creato il 12 dicembre 2025
Nidvaldosìsecondo la confessioneFile tar26nw, creato il 9 dicembre 2025
Obvaldosìsecondo la confessioneFile tar26ow, creato il 5 dicembre 2025
San Gallosìsecondo la confessioneFile tar26sg, creato il 10 dicembre 2025
Sciaffusasìsecondo la confessioneFile tar26sh, creato il 5 dicembre 2025
Solettasìsecondo la confessioneFile tar26so, creato il 27 novembre 2025
Svittosìsecondo la confessioneFile tar26sz, creato il 19 dicembre 2025
Ticinosìnon compresaFile tar26ti, creato il 26 novembre 2025
Turgoviasìsecondo la confessioneFile tar26tg, creato il 5 dicembre 2025
Urisìsecondo la confessioneFile tar26ur, creato il 20 novembre 2025
Vallesesìnon compresaFile tar26vs, creato il 25 novembre 2025
Vaudsìnon compresaFile tar26vd, creato il 16 ottobre 2025
Zugosìsecondo la confessioneFile tar26zg, creato il 2 dicembre 2025
Zurigosìsecondo la confessioneFile tar26zh, creato il 8 dicembre 2025Cantone di Zurigo, legge tributaria, § 89 (in tedesco)

Domande frequenti

Trasloco all’interno del Cantone. La trattenuta cambia?

No. La tariffa è la stessa in tutto il Cantone. La tua imposta può cambiare solo con una tassazione ordinaria ulteriore.

E se trasloco in un altro Cantone?

Il datore di lavoro applica allora la tariffa del nuovo Cantone appena vi abiti. La tassazione ordinaria ulteriore la esegue il Cantone in cui abiti alla fine dell’anno.

Posso chiedere la tassazione per un solo anno?

No. Una richiesta vale dall’anno richiesto fino alla fine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte e non può essere ritirata.

Che cosa cambia con il permesso C?

Sei tassato secondo la procedura ordinaria per tutto l’anno in cui lo ottieni e la trattenuta sul salario cessa dal mese successivo. Da allora il tuo Comune conta come per tutti.

La soglia di CHF 120’000 si calcola sul salario di entrambi i coniugi insieme?

No. Vale per persona; se uno dei due la raggiunge, sono tassati entrambi.

Nessuna consulenza fiscale. Questa pagina riassume la legge e la prassi amministrativa, stato al 31 ottobre 2026. Fa stato l’amministrazione fiscale del tuo Cantone.

Fonti

Basi legali: LIFD, art. 83, LIFD, art. 85, LIFD, art. 89, LIFD, art. 89a, LAID, art. 32, LAID, art. 33, LAID, art. 33a, LAID, art. 33b, LAID, art. 38, OIFo, art. 1, OIFo, art. 9, OIFo, art. 10, OIFo, art. 12.

LIFD: legge federale sull’imposta federale diretta; LAID: legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni; OIFo: ordinanza del DFF sull’imposta alla fonte.